REGGIO CALABRIA. Il giudice sportivo letti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto del direttore di gara, che al 4' del secondo tempo, espelleva il capitano del Melisconca per ripetute offese e bestemmie, e
malgrado ciò, il giocatore si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e pertanto l'arbitro si rivolgeva al vice
capitano,
- che collaborava unitamente agli altri giocatori, senza ottenere alcun risultato;
che il direttore di gara decideva di sospendere la partita sul risultato di 3-1 a favore della società Virtus San Paolo;
P.Q.M.
- infligge la punizione sportiva della perdita della gara con risultato di 0-3 a favore della società Virtus San Paolo;
- infligge al calciatore (capitano Melisconca) la squalifica per quattro (4) giornate per
offese nei confronti del direttore di gara e per essersi rifiutato , malgrado l'invito dell'arbitro ad abbandonare il
terreno di gara, di uscire dal campo.
Si assumono separatamente gli altri provvedimenti.
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